La Cassa Edile di Roma e Provincia ribadisce che, come previsto dal “Regolamento per il rimborso indennità di malattia/infortunio/malattia professionale”, la documentazione completa, necessaria al riconoscimento della detta indennità, deve essere allegata esclusivamente alla denuncia telematica MUT del mese di competenza e che non sono accettate, pertanto, successive integrazioni.
Conseguentemente le pratiche prive e/o incomplete della detta documentazione allegata alla denuncia telematica MUT sono esitate negativamente.
In occasione dell’entrata in vigore, a decorrere dal 1° Ottobre 2023, del nuovo “Regolamento per il rimborso indennità di malattia/infortunio/malattia professionale” si evidenzia che, a partire dalla detta data di entrata in vigore, il riconoscimento del rimborso dell’indennità di malattia/infortunio/malattia professionale è subordinato, oltre che alla trasmissione della denuncia mensile MUT entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del periodo di paga a cui si riferisce l’evento, anche all’avvenuta corresponsione, entro il medesimo termine, dei dovuti pagamenti.