Oggetto: Operai – Regole Nazionali DURC – Ore lavorabili in ciascun mese – Rispetto dei criteri – Aspettativa per gli operai – Richiesta codice IBAN
Si ritiene fondamentale rammentare, ancora una volta, a tutte le imprese edili alcune regole di particolare importanza contenute nelle “Regole Durc” deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili – C.N.C.E., il cui rispetto riveste particolare rilievo ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva e, in ogni caso ai fini del rilascio di ogni certificazione di regolarità contributiva dell’azienda.
Tra i vari criteri stabiliti per la regolarità del DURC “Condizione per la regolarità delle imprese è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore – lavorate e non – non inferiore a quello contrattuale”.
In altre parole la somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese.
Ovviamente è fatto salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia iniziato o terminato nel corso del mese.
Sono fatte salve, inoltre, per le ore non lavorate, le esimenti previste dall’articolo 29 delle legge 341/95 e quelle individuate con appositi provvedimenti ministeriali (ferie; permessi retribuiti; malattia; assenze ingiustificate – alle quali, in quanto ingiustificate, deve far seguito il proporzionale provvedimento disciplinare; congedo matrimoniale; ecc.).
Si sottolinea, peraltro, come comunicato con altra nostra circolare (v. circ. 23/01/2013), che la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili – C.N.C.E. – ha espressamente deliberato in materia di superamento dei limiti massimi annuali degli specifici istituti dei Permessi Retribuiti (P.R.), dei Permessi non Retribuiti (P.N.R.) e delle Ferie (F.), fissando inoltre specifiche regole per il rilascio dei Durc da parte del “sistema Casse Edili”.
A tale riguardo la Commissione Nazionale ha stabilito che in caso di superamento di tali limiti, non giustificati dall’Azienda, il DURC è irregolare, con segnalazione alla BNI (Banca Nazionale delle Irregolarità), previo invito alle aziende a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, come in prosieguo chiarito.
Tanto premesso si ricorda, con riferimento agli istituti dei Permessi Retribuiti e non Retribuiti e delle Ferie, quanto segue.
Permessi Retribuiti – I permessi retribuiti sono stabiliti, dalla contrattazione nazionale, nella misura di 88 ore annue.
In caso di superamento di 88 ore nel corso dell’anno solare la Cassa Edile chiederà chiarimenti all’impresa iscritta.
Permessi non Retribuiti – Il numero massimo di permessi di questo tipo è fissato in 40 ore per anno solare per ciascun lavoratore.
Ferie – Per tale istituto il numero di 160 ore stabilito dalla CCNL deve essere computato per anno solare.
Questo significa, come specifica la Commissione Nazionale per le Casse Edili, che “nel caso di superamento di 160 ore nell’anno solare la situazione dovrà formare oggetto di chiarimenti da parte dell’impresa interessata in ordine al godimento di ferie residue di anni precedenti“.
Il Consiglio di Amministrazione della CNCE ha, altresì, deliberato che, per tutte le fattispecie prospettate (permessi retribuiti, permessi non retribuiti e ferie), “nel caso in cui l’impresa non fornisca alla Cassa Edile esaurienti spiegazioni in merito al mancato rispetto dell’orario contrattuale per ragioni particolari, la posizione potrà essere regolarizzata dall’impresa mediante il pagamento di una sanzione corrispondente all’importo dei contributi dovuti alla Cassa Edile, calcolato sulle ore eccedenti i richiamati limiti”. In mancanza, come precisato, l’impresa verrà segnalata alla B.N.I. con le connesse conseguenze in materia di rilascio dei Durc richiesti (in particolare per “verifiche autodichiarazione alla data del……” che “fotografa” la situazione ad una certa data e che consiste in fattispecie non sanabile a quella specifica data).
Si invitano, pertanto, le imprese al rispetto delle predette disposizioni nazionali contenute nelle “Regole DURC per le Casse Edili”.
Aspettativa – Per quanto riguarda l’istituto dell'”ASPETTATIVA” si ricorda che, in conformità all’art. 39 del CCNL dell’Edilizia, all’operaio non in prova che ne faccia richiesta scritta può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico – organizzative e per una sola volta nell’anno, un periodo di aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell’anzianità di servizio per una durata MINIMA di 4 settimane consecutive. L’aspettativa deve essere motivata da ragioni di studio o da motivi personali o familiari.
Nel caso di uscita e rientro dell’operaio dal Territorio Nazionale il periodo di aspettativa può essere frazionato in 2 periodi di minimo 2 settimane ciascuno. I viaggi devono essere comprovati da idonea documentazione.
Si ritiene opportuno ribadire (vedasi, da ultimo, nostra comunicazione del 30 maggio 2011) che, al fine di rendere agevoli e garantiti i rimborsi per crediti vantati dalle imprese iscritte nei confronti della scrivente Cassa Edile di Roma e provincia per integrazione malattia/infortuni, CIGO Apprendisti, PREVEDI e così via, si invitano le Stesse a trasmettere, o comunque comunicare nuovamente, il proprio attuale codice IBAN, controllando accuratamente la correttezza dei dati dello stesso.
Tale comunicazione, dovrà, altresì, riportare la ragione sociale, la sede dell’impresa ed ogni altro dato utile per rendere sicura, da parte dell’Azienda interessata, l’acquisizione, sul proprio conto corrente, di quanto ad Essa spettante.
Quanto sopra si rende necessario al fine di aver certezza, con il versamento effettuato a mezzo bonifico bancario, dei relativi accrediti di quanto dovuto per gli istituti sopra menzionati evitando, così operando, rischi che pagamenti, effettuati tramite altri mezzi, possano andare persi o essere trafugati come, a volte, verificatosi negli anni passati.
La comunicazione in oggetto, debitamente timbrata e firmata dal Legale Rappresentante, potrà essere anticipata, via fax, all’Ufficio Imprese dello scrivente Ente (06.70.60.42.41) e comunque necessariamente trasmessa via PEC all’indirizzo imprese.rm00@postepec.cassaedile.it.