Ore anomale – giustificativi per “assenza ingiustificata” in caso di dimissioni per fatti concludenti

L’art 19 della Legge 203 del 2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro” ha integrato l’art 26 del D.Lgs n.151/2015 che disciplina le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, introducendo il seguente nuovo comma 7-bis:

In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.”

Il nuovo comma 7-bis, pertanto, disciplina sostanzialmente le ipotesi di “dimissioni di fatto” o “per fatti concludenti”, rispetto alle quali non trova applicazione la disciplina delle c.d. “dimissioni on-line”.

Premesso che la norma suddetta è entrata in vigore recentemente, a decorrere dal 12 gennaio 2025 e che, quindi, ci troviamo ancora in una fase di prima applicazione e di prima interpretazione, per gli aspetti che concernono le denunce delle ore in Cassa Edile, siamo a dare, al momento, le seguenti indicazioni.

L’assenza ingiustificata del lavoratore lascia libero il datore di lavoro di percorrere due strade distinte e alternative:

  • attivazione della procedura ex art 7 della Legge 300/1970 che comporta la contestazione dell’addebito, diritto di difesa e, in caso di mancata o inidonea giustificazione, licenziamento. In questo caso, ai fini delle denunce MUT, nulla cambia rispetto al passato. Più precisamente, nel caso in cui siano denunciate ore di assenza ingiustificata, è onere dell’impresa allegare al MUT copia della lettera di contestazione dell’addebito e dell’eventuale lettera di comminazione della sanzione, nonché, qualora dette lettere siano spedite e non consegnate a mano, copia della ricevuta di spedizione della/e raccomandata/e A/R. Le ore di assenza ingiustificata che non siano comprovate da idonea e congruente documentazione, allegata al MUT, attestante l’apertura delle dette procedure e l’eventuale successiva comminazione di sanzioni, sono da considerarsi ore lavorate, con conseguente richiesta del pagamento dei relativi accantonamenti e contributi.
  • attivazione della nuova procedura di “dimissioni per fatti concludenti” che, partendo dalla assenza ingiustificata, come prevista in termini temporali dal CCNL applicato o, in mancanza, trascorsi 15 giorni, consente di risolvere il rapporto attraverso le dimissioni del lavoratore “per fatti concludenti”, con l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di dare la comunicazione, prevista dalla nuova norma, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, oltre che, ovviamente, ai servizi per l’impiego. In questo caso, ai fini delle denunce MUT, si precisa che, qualora la cessazione del rapporto di lavoro per “dimissioni per fatti concludenti” decorra dal momento dell’invio della comunicazione all’ITL, i giorni di assenza dal lavoro che precedono la detta comunicazione devono essere denunciati nel MUT come ore di “assenza ingiustificata” ma, in questo caso, poiché non vi è alcuna contestazione disciplinare, dovrà essere allegata al MUT del mese interessato dall’evento la copia della comunicazione all’ITL e delle relative ricevute di avvenuto invio/consegna per PEC oppure per raccomandata A/R. Conseguentemente, le ore di assenza ingiustificata che non siano comprovate da idonea e congruente documentazione, allegata al MUT, attestante l’attivazione della procedura di “dimissioni per fatti concludenti” saranno considerate ore lavorate e sarà richiesto il pagamento dei relativi accantonamenti e contributi.

Ci riserviamo di integrare la presente nota, nel caso in cui, nell’applicazione della nuova norma, dovessero emergere ulteriori aspetti al momento non considerati.