Oggetto: Ore anomale – Regole DURC ON LINE per Casse Edili/Edilcasse – Superamento nel corso dell’anno delle ore di permessi retribuiti, non retribuiti e ferie fissate dal CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.
Facciamo seguito alle nostre circolari del 27 luglio, 24 giugno e del 10 marzo 2015 per ricordare quanto segue.
E’ noto che il CCNL citato in premessa stabilisce che ciascun operaio, nel corso dell’anno solare, non possa superare il numero di 88 ore di permessi retribuiti (P.R.), quello di 40 ore relativamente ai permessi non retribuiti (P.N.R.) ed, infine, quello di 160 ore per quanto riguarda l’istituto delle ferie.
Inoltre le ore non lavorate, ma lavorabili nel corso di ciascun mese, devono essere adeguatamente giustificate con la produzione della relativa documentazione probatoria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: documento di richiesta CIG; lettere per assenze ingiustificate contestate, ai sensi dell’art. 7 della legge 20/05/1970, n. 300, relativa chiusura della procedura disciplinare con accettazione delle motivazioni addotte dal lavoratore ovvero applicazione della relative sanzioni disciplinari; richiesta scritta di periodi di aspettativa non retribuita, e così via).
Tanto premesso informiamo che il Comitato della Bilateralità dell’Edilizia, in merito alle Regole per la verifica della regolarità contributiva ai sensi del decreto sul DURC ON LINE (DOL), ha stabilito quanto segue.
La somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese.
La denuncia va pertanto controllata mensilmente.
Per i permessi non retribuiti il numero massimo di 40 ore va conteggiato e frazionato per anno civile per ciascun lavoratore.
I permessi retribuiti (88 ore annue) non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, salvo diverse disposizione contrattuali. In caso di superamento delle 88 ore nell’anno civile, la Cassa Edile/Edilcassa chiederà chiarimenti all’impresa interessata.
Per le ferie il numero di 160 ore previsto dai CCNL va computato per anno solare di maturazione.
Pertanto, i competenti Uffici della scrivente Cassa Edile procederanno, in caso di ore non lavorate nel corso del mese, ma lavorabili, nonché nel caso del superamento dei limiti fissati dal CCNL per P.R., P.N.R. e ferie a chiedere le adeguate giustificazioni corredate dalla necessaria documentazione probatoria.
Va tuttavia tenuto presente che, in base alla vigente normativa di legge (d.lgs. nn. 66/2003 e 213/2004), le ferie maturate in un determinato anno solare devono essere godute per un periodo minimo di due settimane nell’anno solare di maturazione e per le restanti due settimane possono essere fruite nei 18 mesi successivi, fatti salvi accordi e norme contrattualmente definiti.
Ciò significa che nel caso di superamento di 160 ore nell’anno solare, la situazione dovrà essere oggetto di chiarimenti da parte dell’impresa interessata, in ordine al godimento di ferie residue di anni precedenti (che, ovviamente, dovranno risultare non utilizzate dal controllo delle denunce dei predetti periodi).
Si porta doverosamente a conoscenza che il Comitato della Bilateralità ha deliberato che, nel caso in cui l’impresa non fornisca alla Cassa Edile/Edilcassa esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell’orario contrattuale per ragioni particolari, la Cassa Edile/Edilcassa richiederà all’impresa il pagamento degli accantonamenti (GNF) e dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese.
In caso di mancato assolvimento di quanto dovuto, qualora il debito superi complessivamente € 150,00, l’impresa è irregolare e la Cassa procederà alla segnalazione alla BNI (Banca Nazionale delle Irregolarità) dell’irregolarità dell’impresa con indicazione del relativo debito contributivo.
Conseguentemente i DURC, eventualmente richiesti, saranno emessi NON REGOLARI.
Rimane ovviamente ferma la facoltà per le aziende interessate, una volta aperta dalla Cassa Edile/Edilcassa l’istruttoria per la irregolarità presente, di regolarizzare nei previsti tempi di 15 giorni la propria posizione, con il versamento di quanto dovuto secondo le regole sopra indicate (accantonamenti per GNF e contribuzione) per le ore non giustificate mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese.