Si segnala che le quote contributive versate al Fondo SANEDIL dal datore di lavoro, a partire dall’anno 2021 non dovranno concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente in quanto versate in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale.
Si riporta di seguito per completezza la nota disposizione l’art. 51, comma 2 del T.U.I.R.:
“Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter).”