Fondo Prepensionamento

In via sperimentale, dal 01/10/2023 al 31/12/2026 l’operaio iscritto alla Cassa Edile di Roma che abbia cessato il rapporto di lavoro con l’azienda, provata la sussistenza dei requisiti richiesti, potrà chiedere, a titolo di accompagnamento al diritto alla pensione, una delle prestazioni più avanti indicate.

Requisiti:
R. Lavoratore: Essere un lavoratore dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato in stato di disoccupazione per licenziamento o risoluzione consensuale che diano accesso alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
R. Cassa Edile: Aver maturato almeno 2.100 ore coperte da contribuzione valide ai fini APE nei 24 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro (sono valide anche le eventuali ore dichiarate in altre Casse Edili).

Procedimento

Prima fase: fino a tutto il periodo di NASpI
• Compilazione DOMANDA (Mod.1)

Documentazione da esibire:
Il lavoratore deve farsi assistere da un Patronato.
• Ecocert o specifica certificazione INPS per pensione anticipata;
• ipotesi data presunta di pensionamento;
• stima ipotetica della NASpI spettante;
• documento di liquidazione prestazione NASpI da parte dell’INPS.

 (l’opzione deve essere indicata espressamente dal lavoratore sul Mod.1):

Per il periodo di NASpI, il lavoratore potrà fruire dell’integrazione al 100% dal mese di inizio della decurtazione – décalage in poi (bimestralmente), fino all’importo massimo mensile riconosciuto, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’avvenuta liquidazione della prestazione da parte dell’INPS (copia bonifico) nel bimestre di riferimento.

Seconda fase: terminato il periodo di NASpI
• Compilazione AUTOCERTIFICAZIONE (Mod.4) *L’apposita autocertificazione sul completo utilizzo di tutto il periodo di NASpI deve essere presentata prima dell’effettiva erogazione delle altre prestazioni.

Documentazione da esibire:

Il lavoratore deve farsi assistere da un Patronato.
• Modello C2, rilasciato dal Centro per l’Impiego (elenco storico dei rapporti di lavoro effettuati);
• Trimestralmente, per documentare lo stato di disoccupazione: Modello C2, rilasciato dal Centro per l’Impiego (elenco storico dei rapporti di lavoro effettuati) + autocertificazione sullo stato di disoccupazione (Mod.4);
• Solo per la CONTRIBUZIONE VOLONTARIA: Autorizzazione dell’INPS, in accoglimento della relativa domanda, alla prosecuzione della contribuzione volontaria; copia bollettini INPS da pagare (per conoscere l’importo da erogare); trimestralmente, copia del precedente bollettino INPS pagato.

Prestazioni previste (sono quelle scelte e indicate espressamente dal lavoratore sul Mod.1):

Concluso il periodo di NASpI, la Cassa Edile, in base alla scelta del lavoratore, provvederà a:
• nel caso di INTEGRAZIONE AL REDDITO, erogare il massimale medio netto mensile della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, in vigore alla data di presentazione della domanda (con riferimento agli importi dei trattamenti di integrazione salariale riportati nella relativa tabella INPS).
Requisito anagrafico: Per calcolare il raggiungimento dell’età minima per ottenere la pensione, vanno sommati gli anni dell’età anagrafica del lavoratore alla fine del periodo della NASpI più i mesi di integrazione al reddito (max 36).
• nel caso di CONTRIBUZIONE VOLONTARIA, pagare l’importo desunto dai bollettini trimestrali forniti dall’INPS al lavoratore (pagamento trimestrale anticipato).

N.B.: Tutte le prestazioni (Integrazione NASpI, Integrazione al reddito, Contribuzione volontaria) verranno assoggettate dalla Cassa Edile a ritenuta fiscale, calcolata sulle aliquote IRPEF a scaglioni. La Cassa Edile tratterrà la ritenuta e la verserà all’Agenzia delle Entrate. L’anno successivo emetterà la relativa CU, che il lavoratore dovrà esibire in sede di Dichiarazione dei redditi.