DISTACCO LAVORATORI – IMPLEMENTAZIONE MUT

Si informa che, come da comunicazione CNCE, a partire dall’invio delle denunce relative al mese di febbraio 2023, le imprese che utilizzano temporaneamente personale distaccato (imprese distaccatarie) saranno tenute a dare alcune informazioni relative ai lavoratori distaccati e all’impresa distaccante (datore di lavoro).
Il tracciato MUT sarà pertanto implementato con la creazione di un’apposita sezione che consentirà all’impresa distaccataria di dare le informazioni richieste, a seconda della diversa tipologia di distacco.


DISTACCO NAZIONALE: i lavoratori distaccati, oltre ad essere denunciati dall’impresa distaccante (datore di lavoro), dovranno essere indicati anche nella denuncia dell’impresa distaccataria (utilizzatrice) nella sezione non dipendenti.

DISTACCO TRANSNAZIONALE: nel caso in cui i lavoratori distaccati siano dipendenti di un’impresa avente sede legale all’estero sono previste due ipotesi.

  • A. DISTACCO DA PAESI CONVENZIONATI CON L’ITALIA (Francia, Germania, Austria e San Marino): in questo caso non sussiste l’obbligo in capo all’impresa distaccante (datore di lavoro) di denunciare i lavoratori in distacco in Italia presso la Cassa Edile/ Edilcassa di competenza ma, a partire dalla denuncia di febbraio 2023, dovrà essere l’impresa distaccataria (utilizzatrice) a dare evidenza del distacco nella sezione non dipendenti.
  • B. DISTACCO DA PAESI NON CONVENZIONATI CON L’ITALIA: in questo caso permane l’obbligo in capo all’impresa distaccante (datore di lavoro) di denunciare i lavoratori in distacco in Italia presso la Cassa Edile/Edilcassa di competenza e inoltre, a partire dalla denuncia di febbraio 2023, dovrà essere anche l’impresa distaccataria (utilizzatrice) a dare evidenza del distacco nella sezione non dipendenti.