Oggetto: Denuncia e versamento mensile – Ore denunciate – Sospensione dell’attività – Delibera del Comitato della Bilateralità del 10 luglio 2015
Informiamo quanti in indirizzo che, in data 10 luglio 2015 (vedi ns circolari del 24 giugno u.s.: “DURC On-Line e Ore Anomale”, “DURC On-Line”), il Comitato della Bilateralità (Costituito dalle Associazioni imprenditoriali edili nazionali e dai Sindacati edili nazionali) ha deliberato, in merito alle regole per la verifica della regolarità contributiva ai sensi del nuovo Decreto sul Durc On Line (D.L. n.34/2014 convertito in Legge n.78/2014 e Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015).
Relativamente agli istituti in oggetto, nel premettere che tutte le disposizioni di regolamento sono entrate in vigore dal 10 luglio 2015, riportiamo, qui di seguito, in sintesi, per quanto di nostra competenza, alcune delle più importanti regole deliberate dal predetto Comitato.
Denuncia e Versamento mensile
L’impresa è considerata regolare se ha provveduto al versamento e alla presentazione della denuncia entro il mese successivo a quello di competenza. Nella fase di avvio della verifica della regolarità, ai sensi del nuovo decreto sul DURC, il sistema delle Casse Edili si avvarrà dei dati presenti in BNI, trasmessi dalle Casse Edili secondo le procedure usuali.
Successivamente a tale fase, la Cassa Edile trasmetterà al SIRCE (Sistema Informativo della Regolarità Contributiva Edile) l’elenco di tutte le imprese iscritte e, mensilmente, di quelle attive, indicando gli importi degli eventuali debiti contributivi.
L’invio, da parte dell’ente edile, dovrà essere effettuato, secondo le modalità previste, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di scadenza degli adempimenti dell’impresa e tale elenco sarà utilizzato, ai fini della verifica della regolarità contributiva, effettuata unitamente ad INPS e INAIL, dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello della suddetta scadenza di pagamento.
Le ore non lavorate devono essere adeguatamente motivate e sarà cura della Cassa Edile di verificarne la correttezza.
In particolare:
1) Nei casi di mancata presentazione della denuncia e di mancato versamento, l’impresa è considerata irregolare con importo del debito “non determinabile” e indicato, nei portali informatici, “pari a 0”.
2) In caso di versamento senza denuncia, la Cassa Edile invita l’impresa affinché presenti la denuncia entro 15 giorni dalla richiesta, altrimenti sarà considerata irregolare con importo del debito “non determinabile” e indicato, nei portali informatici, “pari a 0”.
3) In caso di presentazione della denuncia senza versamento l’impresa è considerata irregolare con indicazione dell’ammontare del debito.
Le Casse Edili, in relazione all’obbligo di trasmettere al SIRCE i dati relativi alla posizione delle imprese iscritte entro il giorno 15 di ciascun mese, opereranno affinché le imprese morose, nei successivi 15 giorni, regolarizzino la propria posizione in tempo utile per la verifica della regolarità contributiva ai sensi del nuovo decreto sul DURC (1° giorno del mese successivo).
Ore denunciate
La somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese. La denuncia va pertanto controllata mensilmente.
Per i permessi non retribuiti il numero massimo di 40 ore va conteggiato e frazionato per anno civile per ciascun lavoratore.
I permessi retribuiti (88 ore annue) non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, salvo diverse disposizioni contrattuali.
In caso di superamento delle 88 ore nell’anno civile, la Cassa Edile chiederà chiarimenti all’impresa interessata.
Per le ferie il numero di 160 ore previsto dai CCNL va computato per anno solare di maturazione.
Va tuttavia tenuto presente che in base alla vigente normativa di legge (d.lgs. nn. 66/2003 e 213/2004) le ferie maturate in un determinato anno solare devono essere godute per un periodo minimo di due settimane nell’anno solare di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi, fatti salvi accordi e norme contrattualmente definiti.
Ciò significa che nel caso di superamento di 160 ore nell’anno solare, la situazione dovrà essere oggetto di chiarimenti da parte dell’impresa interessata, in ordine al godimento di ferie residue di anni precedenti.
In ogni caso, oltre a quanto sopra specificato, per ogni fattispecie “anomala” di ore non lavorate e giustificate, si ripete, con motivazioni “anomale” quali, a puro titolo esemplificativo: un numero eccezionale di ore sanzionate in via disciplinare (si sono verificati casi di aziende che hanno giustificato, in ciascun mese, per la globalità di operai in servizio, centinaia o addirittura migliaia di ore sanzionate disciplinarmente!!), ed ancora ore di Cassa Integrazione ordinaria non coincidente con le ore richieste dall’Inps con il modello I.G.15, la cui copia dovrà essere successivamente trasmessa allo scrivente Ente,(a tale riguardo seguirà apposita circolare), e così via, le imprese saranno chiamate a fornire oggettivi ed esaustivi chiarimenti.
Nel caso in cui l’impresa non fornisca alla Cassa Edile esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell’orario contrattuale per ragioni particolari, la Cassa richiederà all’impresa il pagamento degli accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese.
In caso di mancato assolvimento, l’impresa è irregolare e la Cassa procede alla segnalazione al SIRCE dell’irregolarità dell’impresa con indicazione del relativo debito contributivo.
Segnalazione Debito
L’ammontare del debito per mancato versamento dell’impresa, quando definitivamente accertato, deve essere sempre segnalato al SIRCE; nei casi di mancata presentazione della denuncia, mancata segnalazione della sospensione dell’attività o in tutti gli altri casi in cui comunque il debito non sia definitivamente accertato, la Cassa segnalerà al SIRCE l’impresa come irregolare indicando come “non determinabile e pari a 0” l’importo del debito.
Il SIRCE, quindi, segnalerà ai portali INPS e INAIL l’esito di “impresa in istruttoria” soltanto nei casi in cui l’importo del debito sia superiore a 150 euro per Cassa Edile o sia classificato come “non determinabile e pari a 0”.
L’impresa, anche nei casi di importo inferiore ai 150 euro, deve comunque provvedere immediatamente al pagamento delle somme non versate.
Ai fini del computo del debito complessivo rilevano anche gli interessi di mora.
Il debito va valutato al netto dell’importo degli eventuali crediti dell’impresa verso la Cassa Edile laddove spettanti.
Sospensione di attività – Impresa senza dipendenti o con solo impiegati – Consorzi
La sospensione di attività deve essere segnalata tempestivamente dall’impresa alla Cassa Edile, con il modulo di denuncia relativo al mese d’inizio della sospensione.
Qualora ciò non avvenga la Cassa Edile invita l’impresa a motivare, entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, il mancato invio della denuncia: ove l’impresa non presenti tale dichiarazione, è considerata irregolare con importo del debito “non determinabile” e indicato, nei portali informatici, “pari a 0”.
Trascorsi sei mesi durante i quali l’impresa risulta sospesa presso la Cassa Edile, l’Ente procederà ad effettuare una verifica per accertare i motivi che determinano la permanenza della sospensione.
Qualora la Cassa riscontri che la permanenza della sospensione non sia motivata e l’impresa non indichi altre Casse Edili in cui risulti essere attiva, sarà considerata irregolare con importo del debito “non determinabile” e indicato nei portali informatici “pari a 0”.
Qualora l’impresa non abbia cantieri attivi e/o non abbia più dipendenti o abbia solo dipendenti impiegati, è tenuta a presentare alla Cassa Edile una domanda di iscrizione con indicazione della causa della mancata effettuazione delle denunce, con l’impegno a procedervi non appena iniziata una attività con dipendenti operai.
In caso di Consorzi o Società consortili, con personalità giuridica e senza dipendenti operai, la Cassa Edile potrà rilasciare il DURC previa iscrizione in posizione inattiva del Consorzio o della Società consortile.
Invito alla regolarizzazione/Istruttoria
Nel caso di interrogazione ai sensi del nuovo decreto sul Durc On Line con esito di irregolarità contributiva, l’impresa è invitata dalla Cassa a regolarizzarsi entro 15 giorni.
Se l’impresa ha regolarizzato, viene emesso un documento di regolarità con validità di 120 gg.
Se l’impresa non ha regolarizzato viene data comunicazione di irregolarità, tramite Pec, ai richiedenti, con indicazione dell’importo del debito contributivo, ove disponibile.
Criteri di verifica della regolarità
Per la verifica della regolarità contributiva dell’impresa il sistema delle Casse Edili, analogamente a INPS e INAIL, fa riferimento alla posizione dell’impresa stessa a livello nazionale e fino al secondo mese antecedente la data di verifica. Tale modalità viene utilizzata anche nei casi di verifica collegati al pagamento di SAL o liquidazione finale relativi ad appalti pubblici.
Trasferta
I casi di mancato rispetto della normativa contrattuale sulla trasferta, ovvero di versamento contributivo a Cassa Edile non competente, saranno segnalati alla CNCE per le conseguenti determinazioni della Stessa.
Con l’occasione si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla richieste di Durc On Line in istruttoria in quanto non iscritte al sistema delle Casse Edili.
A tale riguardo la Cassa Edile verificherà se l’azienda segnalata è tenuta o meno all’iscrizione all’Ente e, in caso affermativo, chiederà l’iscrizione al fine di emettere un esito di regolarità.
Si sottolinea che per effettuare tale verifica la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) ha chiarito che non si ritiene sufficiente che la Cassa Edile si limiti a prendere atto di quale contratto collettivo di lavoro venga applicato dall’azienda ma l’Ente procederà ad accertare anche la reale attività svolta dall’azienda anche attraverso altri mezzi quali, ad esempio, una visura camerale.