Congruità (Circolare 1 Febbraio 2011)

Oggetto: Indici di congruità – Sperimentazione anno 2011 – Istruzioni della CNCE del 28/01/201

In considerazione della Ufficializzazione delle direttive impartite dall’Ente Nazionale si riportano, qui di seguito, le predette istruzioni operative sottolineando, ancora una volta, che la Cassa Edile di Roma partecipa alla sperimentazione della congruità fin da questo anno, mentre dal prossimo anno la stessa sarà obbligatoria su tutto il territorio nazionale.

In primo luogo è necessario che le imprese iscritte compilino correttamente i campi della denuncia mensile relativi ai cantieri in attività e, per ciascuno di essi, le ore lavorate da ciascun operaio, suddividendole o con il criterio della prevalenza o attraverso una dettagliata ripartizione
delle stesse.

E’ necessario che l’impresa dichiari nella denuncia, per ogni cantiere, riferito a lavori pubblici o privati, l’importo dei lavori e la data presunta di conclusione degli stessi.

Ricordiamo, come fissato al punto H) dell’Avviso Comune del 28/10/2010 che, durante il periodo di sperimentazione, eventuali irregolarità sulla congruità dell’incidenza della manodopera sui lavori non avranno effetto sulla regolarità del DURC.

Conclusa la fase sperimentale per l’anno 2011, ai fini del rilascio del DURC, dal mese di gennaio 2012 la corretta compilazione dei campi relativi ai cantieri sarà, comunque, obbligatoria per l’invio e l’accettazione della denuncia mensile.

Per poter valutare correttamente gli indici di congruità in relazione alle percentuali ed alle lavorazioni riportate nell’Avviso Comune del 28/10/2010 (trasmesso in allegato alla precedente nostra comunicazione del 20 gennaio 2011) è necessario che la Cassa Edile possa determinare il costo della manodopera per ciascun appalto sulla base della conoscenza del solo imponibile contributivo utile al fine dei versamenti alla Cassa stessa.

A tale riguardo ed in via convenzionale – oltre che in via sperimentale – la C.N.C.E. ha ritenuto che, per la definizione del costo complessivo della manodopera, il citato imponibile debba essere moltiplicato per il coefficiente 2,50 (da una verifica su un campione dei costi di manodopera sarebbe risultato che il rapporto tra retribuzione imponibile Cassa Edile e costo è, mediamente, di 2,50.

Per quanto sopra evidenziato si riepiloga, per correttezza e completezza di informazione, la procedura che verrà attivata dalla Cassa Edile:

1) – attivare la verifica di congruità della manodopera, per gli appalti di lavori pubblici in relazione alle richieste di DURC per liquidazioni finali e, per quanto attiene i lavori edili privati di importo superiore ai 70.000 euro, nel secondo mese successivo a quello indicato nella denuncia come mese di conclusione dei lavori;

2) – con riferimento agli appalti pubblici, per ogni SAL, provvedere a segnalare in un’apposita voce la percentuale di incidenza di costo della manodopera (denunciato in Cassa Edile) fino a quel momento raggiunta;

3) – ricavare l’importo complessivo dei lavori dai dati inseriti nella richiesta DURC tramite lo Sportello Unico previdenziale per gli appalti pubblici e dalle denunce mensili per i lavori privati;

4) – verificare, attraverso le comunicazioni fornite dall’impresa ai sensi dei vigenti C.C.N.L., l’eventuale affidamento di lavori in subappalto e loro tipologie nonché gli importi degli stessi;

5) – determinare, attraverso le informazioni previste ai punti precedenti, la quota di lavori eseguita direttamente dall’impresa ed il relativo importo;

6) – registrare l’imponibile contributivo ai fini Cassa Edile denunciato dall’impresa – per i lavoratori impegnati nel cantiere e nel periodo in esame – e moltiplicare tale imponibile per il coefficiente 2,50 al fine di determinare in misura convenzionale l’importo complessivo del costo della manodopera;

7) – calcolare l’incidenza percentuale del costo della manodopera (di cui al punto precedente) sull’importo dei lavori effettuati direttamente dall’impresa (quindi, occorre verificare quanto previsto ai precedenti punti 3,4 e 5) e confrontare tale percentuale con l’indice, contenuto nella tabella allegata all’accordo del 28/10/2010, per il settore di attività relativo all’opera in esame;

8) – nel caso in cui, dal raffronto di cui al punto precedente, risulti una incongruità della manodopera dichiarata, richiedere adeguate spiegazioni all’impresa interessata che potrà essere assistita dalla Associazione sindacale di appartenenza;

Una volta concluso l’iter previsto ai punti precedenti la Cassa Edile trasmetterà le necessarie informazioni al Servizio Monitoraggio sulla Congruità istituito presso la CNCE.

Formuliamo espressa riserva di fornire ulteriori istruzioni in materia, anche in considerazione, delle direttive che verranno impartite dalla CNCE in relazione a quanto contenuto nei Protocolli sulle banche dati per la regolarità contributiva.Si fa presente che, una volta diramate tutte le necessarie istruzioni, è intenzione dello scrivente Ente svolgere un apposito seminario informativo su DURC / part-time e congruità.