Oggetto: Primo ingresso dei lavoratori nel settore delle costruzioni – Obbligo formativo preassuntivo delle 16 ore – Apprendistato. CCNL industria edile. Obblighi formativi.
Si reputa necessario rammentare quanto disposto dall’art. 91 del vigente CCNL del 18/06/2008, per i dipendenti delle imprese edili ed affini (settore industria), nel testo rinnovato dell’accordo del 19/04/2010, in materia di primo ingresso in assoluto di operai nel settore delle costruzioni edili.
Le imprese, infatti, devono comunicare l’assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a tre giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore.
Tale comunicazione dovrà essere effettuata contemporaneamente alla Cassa Edile territoriale al fax 06 70.60.42.41 e/o all’indirizzo e-mail uff.imprese@cassaedilediroma.it ed alla scuola edile (a Roma si tratta del CEFME – Centro Formazione Maestranze Edili – Sede di Roma Via Filippo Fiorentini, 7 Roma tel. 06.40.65.541/06.40.63.824 Fax 06.40.64.833 e-mail info.roma@cefme.it – Sede di Pomezia Via Monte Cervino, 8 Pomezia (Rm) tel. 06 91.96.22.26-7-8 Fax 06.91.96.22.29), e-mail: info@cefme.it.
La scuola edile territoriale chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il corso di 16 ore attinenti le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all’art. 37, comma 4, lettera A) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima dell’assunzione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dagli artt. 87, comma 13 e 14, per i singoli lavoratori e 110, comma 7, del predetto CCNL per la formazione alla sicurezza.
Si invitano, pertanto, quanti in indirizzo ad effettuare, nel caso di specie, gli adempimenti, stabiliti dalle Parti Sociali Nazionali, contenuti nel citato CCNL. Eventuali informazioni potranno essere assunte presso il CEFME ai numeri telefonici sopra indicati (e al numero verde) ripetuti anche in prosieguo di circolare.
In materia di formazione per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato si reputa, altresì, necessario ricordare quanto previsto dall’art. 92 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini (settore industria) del 18/06/2008, nel testo rinnovato dall’accordo del 19/04/2010.
Tale disposizione stabilisce, tra l’altro, le seguenti durate massime del contratto di apprendistato a secondo che si tratti di:
Tale comunicazione dovrà essere effettuata contemporaneamente alla Cassa Edile territoriale al fax 06 70.60.42.41 e/o all’indirizzo e-mail uff.imprese@cassaedilediroma.it ed alla scuola edile (a Roma si tratta del CEFME – Centro Formazione Maestranze Edili – Sede di Roma Via Filippo Fiorentini, 7 Roma tel. 06.40.65.541/06.40.63.824 Fax 06.40.64.833 e-mail info.roma@cefme.it – Sede di Pomezia Via Monte Cervino, 8 Pomezia (Rm) tel. 06 91.96.22.26-7-8 Fax 06.91.96.22.29), e-mail: info@cefme.it.
La scuola edile territoriale chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il corso di 16 ore attinenti le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all’art. 37, comma 4, lettera A) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima dell’assunzione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dagli artt. 87, comma 13 e 14, per i singoli lavoratori e 110, comma 7, del predetto CCNL per la formazione alla sicurezza.
Si invitano, pertanto, quanti in indirizzo ad effettuare, nel caso di specie, gli adempimenti, stabiliti dalle Parti Sociali Nazionali, contenuti nel citato CCNL. Eventuali informazioni potranno essere assunte presso il CEFME ai numeri telefonici sopra indicati (e al numero verde) ripetuti anche in prosieguo di circolare.
In materia di formazione per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato si reputa, altresì, necessario ricordare quanto previsto dall’art. 92 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini (settore industria) del 18/06/2008, nel testo rinnovato dall’accordo del 19/04/2010.
Tale disposizione stabilisce, tra l’altro, le seguenti durate massime del contratto di apprendistato a secondo che si tratti di:
- – apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione; in tal caso la durata massima è fissata in 3 anni.
- – apprendistato professionalizzante; in tal caso la durata massima per le qualifiche finali del secondo livello di inquadramento è fissato in un massimo di 3 anni, le qualifiche finali del terzo livello di inquadramento in un massimo di 4 anni ed, infine, le qualifiche finali del 4 livello di inquadramento in un massimo di 5 anni.
Le attività formative saranno svolte secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil, in conformità ai profili professionali definiti a livello regionale.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore annue per l’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione.
La formazione si può svolgere all’interno dell’azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all’idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima, dopo aver effettuato apposita richiesta ed essere stati autorizzati dall’Amministrazione Regionale.
Per ogni ulteriore informazione si invitano i destinatari della presente, in caso di assunzione di apprendisti, a contattare il più volte richiamato Centro per la Formazione delle Maestranze Edili di Roma e provincia, Sede di Roma Via Filippo Fiorentini, 7 Roma tel. 0640.65.541/06.40.63.824 – Sede di Pomezia Via Monte Cervino, 8 Pomezia (Rm), tel. 06.91.96.22.26-7-8 numero verde 800-881330.