Congruità

Oggetto: Congruità – Operatività delibera n° 1/2011 del Comitato della Bilateralità. Indicazioni operative – Adozione nuovo modello di denuncia.

   Facciamo seguito alla nostra circolare del 14 dicembre 2011 per comunicare che la Cassa Edile di Roma, in conformità alle indicazioni operative approvate dal Consiglio di Amministrazione della CNCE – Commissione Nazionale delle Casse Edili nel mese di gennaio 2012, in attuazione dell’accordo del 16/11/2011 siglato dal Comitato della Bilateralità, ha adottato, a partire dal periodo di competenza di febbraio 2012, lo schema di denuncia mensile con le modifiche che si riportano in prosieguo.

   Sottolineiamo preliminarmente che la principale innovazione introdotta è quella relativa all’attribuzione per cantiere delle ore lavorate da ciascun operaio. Tale indicazione è indispensabile per la futura verifica della congruità della mano d’opera (che partirà ufficialmente nell’anno 2013).

   Mettiamo in evidenza, altresì, l’importanza, ai fini in questione, della conoscenza della mano d’opera effettivamente utilizzata nel cantiere dall’impresa principale e dalle subappaltatrici (nei lavori pubblici come in quelli privati) così come è fondamentale la conoscenza e il controllo sulle ore – lavorate e non lavorate – per ciascun operaio.

   Quanto sopra premesso, riportiamo qui di seguito i campi inseriti nel modello di denuncia a partire da quella relativa al mese di febbraio 2012.

 

1 – Descrizione cantiere; indirizzo cantiere; Committente (pubblico/privato); nominativo e codice fiscale del Committente; tipo di lavoro (appalto/subappalto/in proprio); nominativo e codice fiscale appaltatore (solo per le imprese in subappalto).

 

2 – Nella sezione relativa ai cantieri sono previsti i seguenti campi che, in concreto, costituiscono una autodichiarazione dell’impresa. In relazione a tale autodichiarazione la Cassa Edile potrà richiedere una verifica documentale. I campi sono:

a) valore complessivo di aggiudicazione dell’opera;

b) valore lavori edili;

c) data inizio e fine (presunta) lavori.

 

3 – In caso di utilizzo di subappalto è prevista, per ciascun cantiere, una scheda contenente i seguenti campi:

 

– opera subappaltate;

– valore opera subappaltate;

– nominativo imprese subappaltatrici;

– data inizio e fine lavori.

 

4 – In caso di presenza lavorativa, in ciascun cantiere, di lavoratori autonomi, titolari di impresa, soci o  collaboratori familiari è prevista, nell’elenco  lavoratori, la compilazione dei seguenti campi:

 

– Nominativo e codice fiscale di ciascun soggetto lavorativo non dipendente;

– Tipologia lavorativa (lavoratore autonomo, Titolare, socio, collaboratore);

– Cantiere attività;

– Numero ore lavorate (massimo 173 mensili).

In tal caso il costo relativo a tali tipologie lavorative sarà calcolato dallo scrivente Ente utilizzando, convenzionalmente, la retribuzione in vigore per l’operaio specializzato moltiplicata per il numero di ore dichiarate come lavorate ed il risultato concorrerà alla definizione del costo complessivo della mano d’opera.

5 – Il modello di denuncia è stato, altresì, modificato in maniera tale che, nella compilazione, le ore lavorative e le festività vengano attribuite, per ciascun lavoratore, allo specifico cantiere di attività.

6 – In considerazione del fatto che la denuncia mensile è lo strumento indispensabile per la verifica di congruità della mano d’opera da parte della Cassa Edile le Aziende, per ogni successiva modifica e/o integrazione, dovranno inviare una denuncia integrativa/sostitutiva, garantendone la tracciabilità.

7 – La compilazione dei campi della denuncia relativa al nuovo cantiere dovrà, di norma, essere effettuata dall’impresa principale. Peraltro, qualora la prima denuncia relativa al cantiere pervenga da una impresa subappaltatrice (ad esempio da imprese che effettuano movimenti terra) la compilazione dovrà riguardare solo i campi previsti al punto 1. relativi al tipo di lavoro, al nominativo e codice fiscale dell’appaltatore e all’indirizzo del cantiere. Questo al fine di consentire un successivo collegamento con i dati forniti dall’impresa principale.


    Dalla denuncia relativa al mese di aprile 2012 la Cassa Edile procederà, in via sperimentale, tramite un apposito “contatore di congruità”  che verrà fornito alla Cassa Edile di Roma e a tutte le altre Casse Edili a livello nazionale, dalla Società informatica della CNCE, ad una verifica della congruità della mano d’opera denunciata nei lavori pubblici e in quelli privati di importo superiore a 70.000 euro.

   Pur essendo, inizialmente, tale verifica di carattere puramente sperimentale mettiamo in evidenza che la corretta compilazione, nella denuncia mensile, dei dati relativi ai cantiere eviterà  il ricorso, da parte della Cassa Edile, ad altre forme di acquisizione dei dati necessari e faciliterà la futura gestione, nel 2013, della verifica di congruità come condizione per il rilascio del DURC al termine dei lavori.

   La verifica sperimentale dovrebbe riguardare i lavori partiti dal 2012 così come la verifica della congruità, a regime nel 2013, dovrebbe riguardare, salvo diverse direttive diramate a livello nazionale dalla CNCE,  i lavori che partiranno dallo stesso anno 2013.

   Per altri aspetti già trattati rinviamo alla più volte citata nostra circolare del 14 dicembre 2011.