Facciamo seguito alle nostre circolari del 20 gennaio, del 1° febbraio e 14 dicembre 2011 e alla comunicazione del 16 marzo 2012 in materia di congruità della mano d’opera (tutte reperibili sul nostro sito www.cassaedilediroma.it) per comunicare quanto segue.
Le Parti Sociali nazionali, con accordo del 25 luglio 2012, in adempimento di quanto previsto al punto 4) della delibera n. 1/2011 del Comitato della Bilateralità (v. cit. circolari) si sono incontrate ed hanno concordato quanto segue.
Nel sostituire il punto 5) della citata delibera 1/2011 le Parti Sociali sopra indicate hanno stabilito che, fermo restando il vigente obbligo di adozione del modello per le Casse Edili della denuncia per cantiere, a partire dalla denuncia di competenza relativa al mese di gennaio 2013, la non compilazione dei campi obbligatori non permetterà l’inoltro della denuncia stessa.
Nel ricordare e sottolineare che attualmente è ancora in vigore la fase della sperimentazione della congruità della mano d’opera, congruità che dovrà essere attestata in fase di fine lavoro nelle opere edili pubbliche e, parimenti, al momento della fine dei lavori nei lavori di edilizia privata, precisiamo che le Parti Sociali nazionali, con il citato accordo del 25 luglio 2012, hanno fissato l’importante criterio di seguito riportato.
In particolare, nel sostituire il punto 6) della citata delibera 1/2011, le predette Parti hanno stabilito che dal 1° ottobre 2012 le Casse Edili a fine lavori segnaleranno alle imprese il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera sul valore dell’opera secondo quanto previsto dall’Avviso Comune del 28 ottobre 2010 delle Associazioni nazionali del settore edile, fermo restando che, a decorrere dal 1° ottobre 2013, la congruità sarà requisito imprescindibile per il rilascio del Durc regolare.
Per quanto noto ripetiamo che durante la fase della sperimentazione l’eventuale “non congruità” non inciderà ai fini della regolarità del DURC.
Richiamiamo, peraltro, l’attenzione delle imprese e dei Professionisti che assistono le Stesse sulla necessità che vengano, tra l’altro, correttamente forniti tutti gli elementi che consentano di poter monitorare correttamente, con l’avvicinarsi della “Liquidazione Finale” (attualmente nella fase di sperimentazione e, successivamente, a regime dal 1° ottobre 2013), la congruità della manodopera sul valore dell’opera edile.
Poniamo l’accento sull’importanza che le imprese, in caso di lavori pubblici, sottolineino l’importanza di indicare correttamente tali elementi anche alle Stazioni Appaltanti richiedenti il Durc (alle Quali, per necessaria conoscenza dell’argomento di cui trattasi, inoltriamo la presente comunicazione).
Infatti, in un gran numero di richieste, i dati inseriti risultano non corretti (ad esempio data di inizio e fine lavori coincidono con lo stesso giorno; l’importo dei lavori viene indicato con valore 1 euro!!; le lavorazioni indicate in fase di liquidazione finale non corrispondono a quelle indicate inizialmente; ecc.).
Invitiamo, pertanto, tutte le Parti interessate ad una corretta compilazione dei dati, fondamentale per il monitoraggio e la gestione della verifica della congruità al fine di evitare che possano nascere, quando la congruità sarà a regime e non più in fase di sperimentazione, problematiche complesse per il rilascio del DURC regolare.
A tale riguardo, non essendo al momento possibile intervenire per eventuali correzioni sulle richieste di DURC già inoltrate tramite lo Sportello Unico Previdenziale, le Stazioni Appaltanti dovranno comunicare immediatamente eventuali dati integrativi/correttivi del Documento di Regolarità Contributiva richiesto inviandoli allo scrivente Ente tramite PEC all’indirizzo durc.rm00@postepec.cassaedile.it .
Come noto, invece, eventuali correzioni di denunce di MUT da parte delle Aziende dovranno pervenire tramite denuncia integrativa.
E’ necessario, in ultima analisi, che i dati comunicati dalle Stazioni Appaltanti coincidano con quanto dichiarato dalle Aziende esecutrici (cantiere, valore dell’opera edile, tipologia lavorazioni, ecc.).
Del pari è richiesta la corretta, completa ed esaustiva compilazione della richiesta di DURC per Lavori Edili Privati.
Per la corretta compilazione della denuncia mensile (identificabilità dei cantieri; valore complessivo di aggiudicazione dell’opera; valore dei lavori edili; attribuzione per cantiere delle ore lavorate da ciascun operaio, ecc.) rinviamo alle citate circolari ed, in particolare, a quelle del 14 dicembre 2011 e del 16 marzo 2012 (in cui sono riportate le indicazioni operative di compilazione).
Comunichiamo inoltre che, per quanto riguarda i lavori edili privati, la soglia della verifica della congruità della manodopera è stata elevata da 70.000 euro a 100.000 euro.
Nell’invitare nuovamente ad una corretta compilazione delle richieste di DURC e di compilazione delle denunce mensili ricordiamo, con l’occasione, che, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le Aziende nel cui ambito non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale – R.L.S. devono versare alla CEMA di Roma e provincia un contributo fissato nella misura dello 0,03% per lo svolgimento delle attività da parte dei R.L.S.T. – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito territoriale.
Tale contributo non è, invece, dovuto da parte delle Aziende nel cui ambito sia stato eletto/designato il Rappresentante dei Lavoratori Aziendale per la Sicurezza Aziendale – R.L.S..
Ricordiamo, a tale riguardo, che entro il 30 settembre 2012, le imprese nel cui ambito sia presente il R.L.S. aziendale dovranno far pervenire alla scrivente Cassa Edile copia della comunicazione trasmessa all’INAIL con il nominativo del predetto R.L.S..
Tale adempimento potrà essere effettuato collegandosi al portale SICE.WEB: http//www.cassaedileweb.it/siceweb/ce_roma utilizzando gli stessi codici di accesso per il MUT.
In alternativa a tale sistema, copia del modello trasmesso all’INAIL potrà essere inviato allo scrivente Ente a mezzo PEC all’indirizzo RLS.RM00@postepec.cassaedile.it sempre entro il 30 settembre 2012.
Per tutti gli aspetti operativi, per la variazione delle aliquote contributive decorrenti dal mese di ottobre 2012, unitamente alla costituzione ed operatività dell’Ente Unico bilaterale per la Formazione e Sicurezza sul Lavoro, rinviamo alla nostra recente circolare del 25 luglio 2012 anche essa reperibile sul sito web della Cassa Edile di Roma.