R.L.S.T. – Congruità DURC (Circolare del 07.03.2014)

Oggetto: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale – R.L.S.T.
              DURC: continuazione della fase di sperimentazione della congruità

  Facciamo seguito alle nostre comunicazioni del 25 luglio e 7 settembre 2012 per ricordare alle Aziende quanto segue.

  In conformità all’accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di Lavoro di Roma e provincia del 20 febbraio 2012, integrativo del CCNL del 19 aprile 2010, le imprese nel cui ambito aziendale non sia stato eletto o designato il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) – devono versare alla CEMA di Roma e provincia un contributo fissato nella misura dello 0,03% per lo svolgimento delle attività da parte dei R.L.S.T. – Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza di ambito Territoriale.

  Ricordiamo che tale contributo non è, invece, dovuto da parte di quelle Imprese nel cui ambito sia stato eletto/designato il Rappresentante dei Lavoratori Aziendale per la Sicurezza.

  Nel ricordare che tale adempimento è operativo dal mese di ottobre 2012 poniamo in evidenza che al fine di poter individuare i datori di lavoro non soggetti a tale obbligo contributivo (0,03% aggiuntivo), in quanto presente, come detto, il R.L.S.T., il contratto collettivo provinciale di lavoro ha stabilito che, a decorrere sempre dalla data del 1° ottobre 2012 le imprese, in occasione della denuncia contributiva mensile da inoltrare allo scrivente Ente, devono indicare l’eventuale presenza nel proprio ambito del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale – R.L.S.. 

  A tale riguardo, nella denuncia MUT decorrente da agosto 2012 è stato attivato, per ovvii motivi organizzativi ed in linea con gli adempimenti descritti in prosieguo, un nuovo campo da compilare obbligatoriamente che ammette due soli valori: S (presso l’impresa è stato nominato/designato un R.L.S.) N (presso l’impresa non è stato nominato/designato il R.L.S. e, pertanto, l’Azienda si avvarrà del R.L.S.T.).

  In sede di prima applicazione, in caso di risposta S è stato evidenziato un messaggio di avviso che ha informato l’impresa di inviare il documento ufficiale di nomina del R.L.S. con le modalità di seguito indicate. In concreto, entro il 30 settembre 2012, le imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato il R.L.S. aziendale dovevano, in ottemperanza al CCPL di Roma e provincia, far pervenire alla Cassa Edile copia della comunicazione trasmessa all’INAIL con il nominativo del R.L.S. in conformità dell’articolo 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e S.M.I. (obbligo di comunicare all’INAIL annualmente i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza). 

  In termini operativi tale adempimento doveva essere effettuato collegandosi al portale SICE.WEB : http://www.cassaedileweb.it/siceweb/ce_Roma che è stato messo in linea ed utilizzabile a partire dalla denuncia del mese di agosto 2012, avvalendosi degli stessi codici di accesso per il MUT. 

  In alternativa a tale sistema, copia del modello trasmesso all’INAIL doveva essere inviato alla CEMA di Roma a mezzo PEC all’indirizzo RLS.RM00@postepec.cassaedile.it sempre entro il 30 settembre 2012. 

  Sottolineiamo che in caso di elezione o designazione del R.L.S. aziendale successiva al 30 settembre 2012, ovvero in caso di variazioni intervenute rispetto a quanto già comunicato alla Cassa Edile entro la data del 30 settembre di cui al precedente capoverso, l’impresa doveva/dovrà far pervenire, sempre allo scrivente Ente, con le modalità e all’indirizzo sopra indicati, copia della comunicazione fatta all’INAIL, prevista dalla citata disposizione di legge, entro la fine del mese in cui si è verificato l’evento

  La Cassa Edile è tenuta a trasmettere all’Ente bilaterale per la formazione e la sicurezza di Roma e provincia (Ente Unico) l’elenco delle imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato il R.L.S. aziendale con il relativo nominativo. 

  Sottolineiamo ancora una volta la necessità che le aziende compilino, nel MUT, sotto la propria responsabilità, il campo che attesta la presenza o meno presso la Stessa del R.L.S.. 

  In caso di risposta N verrà evidenziato un messaggio di avviso che informerà l’Azienda dell’obbligo di effettuare il versamento della contribuzione aggiuntiva più sopra richiamata e, qui di seguito, nuovamente ricordata. 

  Infatti, in caso di mancata presenza del R.L.S. le aziende, ripetiamo, sono tenute a versare il contributo specifico aggiuntivo dello 0,03% calcolato sugli stessi istituti retributivi sui quali vengono calcolati e versate tutte le altre contribuzioni dovute alla C.E.M.A. di Roma e Provincia. 

  Sottolineamo, per quanto ovvio, che laddove non sia presente il R.L.S. e l’azienda ometta di effettuare il versamento del contributo di finanziamento dello 0,03% sarà irregolare sotto il profilo contributivo con le eventuali possibili conseguenze in caso di richiesta di DURC. 

  Data l’importanza della disposizione contrattuale richiamiamo ancora una volta l’attenzione delle Aziende e dei Professionisti Consulenti del Lavoro anche sull’altro adempimento consistente nella trasmissione alla Cassa Edile di Roma e provincia, secondo le istruzioni sopra fornite, della copia della comunicazione trasmessa all’INAIL relativa alla presenza e al nominativo del R.L.S. aziendale o, in caso di variazione del nominativo o di nomina/designazione successiva al 30 settembre 2012 del R.L.S. dell’invio, entro la fine del mese in cui si è verificato l’evento, della copia della comunicazione spedita all’INAIL con il relativo nominativo dello stesso R.L.S.. 

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  Ricordiamo che la fase di sperimentazione della congruità contributiva è stata procrastinata fino a tutto il mese di settembre 2014 ed il predetto istituto partirà ufficialmente a decorrere da ottobre 2014, per i lavori che inizieranno da tale data.

  Invitiamo, pertanto, nuovamente, tutti i destinatari in indirizzo a fornire correttamente tutti gli elementi che consentano di poter monitorare correttamente, con l’avvicinarsi della fase della “liquidazione finale”, la congruità della mano d’opera sul valore dell’opera edile.

  Poniamo l’accento, ancora una volta, sull’importanza che le Stazioni Appaltanti indichino correttamente tutti gli elementi necessari al momento della richiesta del DURC.
  Rinviamo, a tale riguardo, a tutte le nostre precedenti comunicazioni ed, in particolare, a quelle del 14 dicembre 2011, del 16 marzo 2012, del 22 marzo 2012, del 7 settembre 2012, ed alle altre comunicazioni in materia trasmesse dallo scrivente Ente.

  Per quanto riguarda la durata temporale dei DURC fissata dalla legge n° 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013 in 120 giorni rinviamo a quanto esposto nella nostra circolare del 25 settembre 2013.

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  Rammentiamo, infine, che dal 2 settembre 2013 il DURC deve essere richiesto telematicamente con l’indirizzo PEC del richiedente. Conseguentemente è fondamentale che lo Stesso controlli accuratamente l’indirizzo PEC indicato in quanto i DURC possono essere recapitati dalle Sedi Territoriali di INPS, INAIL e delle Casse Edili esclusivamente tramite PEC all’indirizzo indicato. (V. nostre comunicazioni del 2 settembre 2013 e del 25 settembre 2013 – ultima parte)