Oggetto: Nuovo contributo integrativo contrattuale mensile da versare al Fondo Prevedi.
L’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto il 1°luglio 2014 dispone, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, il versamento al PREVEDI (Fondo Pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini) di un contributo mensile, a carico del datore di lavoro, a favore di tutti i dipendenti cui è applicato il CCNL medesimo (c.d. contributo contrattuale).
Con riferimento alle modalità di calcolo della contribuzione contrattuale in oggetto si forniscono le seguenti indicazioni.
Operativamente, a decorrere dal 01/01/2015 (prime denunce da far pervenire entro febbraio 2015) le Parti Nazionali, con il CCNL del 01/07/2014, hanno stabilito a carico del Datore di Lavoro l’istituzione di un contributo mensile di 8 euro, riparametrati su base 100 per il 1° livello (operaio comune ed impiegato 4° categoria I° impiego) da riparametrare per gli ulteriori livelli e da versare al Fondo Prevedi per tutti i Lavoratori Operai, Impiegati e Quadri (v. a tale riguardo la Tabella riportata in calce alla presente).
Tale contributo mensile deve essere versato per tutti i lavoratori siano essi iscritti o meno al Fondo Prevedi alla data del 31 dicembre 2014. Infatti il citato CCNL stabilisce che per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi alla data del 01/01/2015 tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del Datore di Lavoro.
Per i lavoratori che non siano iscritti al Fondo Prevedi il predetto contributo comporta l’iscrizione degli Stessi al Fondo medesimo (c.d. “adesione contrattuale”). Non sussistono in tal caso ulteriori obblighi di contribuzione al Fondo fatta salva, ovviamente l’ipotesi della successiva adesione del lavoratore al Fondo medesimo.
Con apposito accordo sindacale nazionale del 13 gennaio 2015 le Parti Sociali hanno operativamente stabilito quanto segue.
Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi decorrente dal 1° gennaio 2015 si calcola, per i lavoratori operai, secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%. L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Per i lavoratori inquadrati nella categoria degli impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi impiegati, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.
Il contributo “contrattuale” è deducibile dal reddito complessivo del Lavoratore per un importo non superiore ad euro 5.164,57, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del D. Lgs. 252/05.
L’eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di gennaio a causa di problematiche tecniche correlate all’adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini delle regolarità contributive. Ovviamente quanto dovuto da gennaio 2015, se non denunciato e versato, dovrà essere necessariamente oggetto di regolarizzazione con il mese di febbraio 2015. In tal caso l’Azienda potrà essere considerata in regola, fermi restando tutti gli ulteriori adempimenti contrattuali.
A tale riguardo si segnala infatti, in conformità a quanto disposto dalle Parti Sociali Nazionali con accordo del 18 novembre 2014, che “la contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema delle Casse Edili”.
Per gli apprendisti e i part-time verranno definiti, con apposite istruzioni, in tempi brevi, i relativi importi economici funzionali alla determinazione del contributo contrattuale.
Si precisa che il nuovo contributo contrattuale qui illustrato è dovuto esclusivamente a PREVEDI (anche nel caso in cui il lavoratore sia iscritto ad altra forma di previdenza complementare).
In via generale, si ripete, le aziende iscritte al sistema delle Casse Edili dichiareranno e verseranno a queste ultime ogni mese, con decorrenza da gennaio 2015, il contributo contrattuale per tutti i propri dipendenti (sia operai che impiegati/quadri). A tal fine, si fa riserva di fornire ulteriori informazioni, non appena saranno comunicate alle Casse Edili le necessarie indicazioni operative da parte della CNCE – Commissione Nazionale Casse Edili.
A tale riguardo, infatti, con accordo sindacale del 4 febbraio 2015, le Parti Sociali Nazionali, ai fini delle necessarie e esaustive indicazioni operative, hanno dato mandato alla CNCE (Commissione Nazionale per le Casse Edili) di produrre tempestivamente un Vademecum applicativo.
Inoltre, in conformità a quanto comunicato dal Fondo PREVEDI, le aziende che avendo alle proprie dipendenze solo impiegati e/o quadri, non sono iscritte al sistema delle Casse Edili possono scegliere una delle seguenti due opzioni:
a) attivazione di un canale di trasmissione dati con la Cassa Edile territorialmente competente;
b) attivazione di un canale di trasmissione dati direttamente con PREVEDI. Nel caso di tale seconda opzione, si rinvia alle indicazioni operative fornite dal Fondo nel documento pubblicato nel relativo sito internet il 23 gennaio 2015 (fatti salvi, ovviamente, eventuali aggiornamenti successivi), che prevede la disponibilità della relativa applicazione telematica a partire dal 1° febbraio 2015.
Le Parti Sociali nazionali hanno, inoltre, stabilito che su tale contributo è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà nella misura del 10% prevista per le somme a carico del datore di lavoro destinata a realizzare le finalità di previdenza complementare.
Nel formulare nuovamente espressa riserva di trasmettere tempestivamente le ulteriori ed approfondite istruzioni operative che verranno ufficialmente diramate dagli Enti competenti per le modalità di versamento di tale contributo si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si inviano, con l’occasione, i migliori e più cordiali saluti.
Tabella versamento mensile del contributo al Fondo Prevedi (Dipendenti delle imprese edili industriali)
LIVELLI | CATEGORIA | PARAMETRI | IMPORTO MENSILE | |
7° | Quadri e impiegati 1° super | 200 | € | 16,00 |
6° | Impiegati di 1° | 180 | € | 14,40 |
5° | Impiegati di 2° | 150 | € | 12,00 |
4° | Impiegati e operai di 4° livello | 140 | € | 11,20* |
3° | Impiegati di 4° e operai qualificati | 130 | € | 10,40* |
2° | Impiegati di 4° e operai qualificati | 117 | € | 9,36* |
1° | Impiegati di 4° primo impiego e operai comuni | 100 | € | 8,00* |
Tabella versamento mensile del contributo al Fondo Prevedi sulla base del CCNL Edili/Artigiani
LIVELLI | CATEGORIA | PARAMETRI | IMPORTO MENSILE | |
7° | Quadri e impiegati 1° super | 205 | € | 16,40 |
6° | Impiegati di 1° | 180 | € | 14,40 |
5° | Impiegati di 2° | 150 | € | 12,00 |
4° | Impiegati e operai di 4° livello | 139 | € | 11,12* |
3° | Impiegati di 4° e operai qualificati | 130 | € | 10,40* |
2° | Impiegati di 4° e operai qualificati | 115 | € | 9,20* |
1° | Impiegati di 4° primo impiego e operai comuni | 100 | € | 8,00* |
* Per i Lavoratori operai, fermo restando le indicazioni sopra riportate, l’importo dovuto deve essere maggiorato del 18,50%.