Trasferta Regionale

Oggetto: Trasferta regionale

 Questa Cassa Edile, con decorrenza 02/05/2015, provvederà ad applicare la regolamentazione relativa alla trasferta regionale così come stabilita dall’Accordo del 2 febbraio 2015 in ottemperanza al dettato del rinnovato CCNL del 1° luglio 2014.

 Si raccomanda, pertanto, di porre particolare attenzione nella compilazione dei quadri del MUT  relativi ai cantieri, poiché l’Accordo del 2 febbraio prevede lo scambio on-line dei dati consentendo alla Cassa Edile in cui ha sede il cantiere ed alla Cassa Edile di provenienza di condividere tutti i dati presenti nella denuncia mensile dell’impresa.

 La nuova regolamentazione trova applicazione qualunque sia il tipo di lavorazione svolto dall’impresa e prescinde dalla durata del cantiere (quindi, anche se superiore a tre mesi), purché la trasferta riguardi l’ambito territoriale della stessa Regione.
Come vedremo anche in prosieguo il principio fondamentale su cui si basa la nuova regolamentazione della trasferta regionale è che, in caso di trasferta nell’ambito della stessa regione (ad esempio nel nostro caso nel Lazio), l’operaio rimane iscritto nella Cassa Edile di provenienza e la contribuzione dovuta alla Cassa Edile per gli operai inviati in trasferta è quella in vigore nella Cassa Edile di provenienza.

 Così, a titolo esemplificativo, nel caso in cui un operaio iscritto alla Cassa Edile di Roma (Cassa Edile di provenienza) venga mandato in trasferta in un cantiere ubicato in una delle altre province del Lazio, l’operaio rimane iscritto a Roma e si applicano le aliquote contributive in vigore nella Cassa Edile di Roma.
    
 E’ fondamentale, peraltro, come già precisato, la corretta e completa compilazione del MUT-Modello Unico Telematico.

 I criteri afferenti la regolamentazione della trasferta regionale sono riportati in allegato al citato accordo sindacale del 2 febbraio 2015 di cui si evidenziano, qui di seguito, alcuni degli aspetti di maggior rilievo, in parte già anticipati in premessa della presente circolare.

 E’ stato, infatti, stabilito che le Casse Edili devono dotarsi di un sistema informatico che garantisca, secondo principi di trasparenza e immediatezza, lo scambio delle informazioni qui sotto indicate.

 Il sistema informatico deve permettere la condivisione, in tempo reale, da parte della Cassa Edile che riceve la denuncia, di seguito denominata Cassa Edile di provenienza e della Cassa Edile competente per il territorio di ubicazione del cantiere, di tutti i dati presenti nella denuncia mensile dell’impresa.

 Ai fini della trasferta regionale deve intendersi, quale Cassa Edile di provenienza, quella della circoscrizione dove insiste la sede legale/amministrativa o unità locale dell’impresa ovvero il cantiere presso cui il lavoratore è stato assunto.

 La Cassa Edile ove è ubicato il cantiere è tenuta a verificare i seguenti dati:

  • ubicazione del cantiere e tipologia lavori;
  • elenco operai in trasferta;
  • denunce mensili presentate;
  • versamenti contributivi effettuati.


 Il sistema informatico dovrà quindi garantire che la Cassa Edile ove è ubicato il cantiere acquisisca, ogni mese, i dati relativi a tutti i cantieri di propria competenza ma presenti nella denuncia di un’altra Cassa Edile della Regione.

 Il sistema informatico dovrà consentire che la Cassa Edile dove è ubicato il cantiere e la Cassa Edile di “provenienza” conoscano e condividano tutti i dati contenuti nel MUT o in altri sistemi di denuncia.

 La trasferta regionale si basa sui seguenti criteri:

  • Nelle more dell’introduzione dell’obbligo, con norma nazionale, dell’invio telematico della notifica preliminare alle Casse Edili, nelle Regioni ove tale invio non sia già previsto da disposizioni territoriali:

obbligo in capo al committente, se coincidente con l’impresa esecutrice, o ai Ctp negli altri casi, di trasmettere alle Casse Edili dove si eseguono i lavori, rispettivamente, copia della notifica preliminare o copia dei relativi dati forniti dagli Organi di Vigilanza al medesimo organismo paritetico così come previsto dal comma 3) dell’art. 99 del D. Lgs n. 81/08 e s.m.;

  • mantenimento dell’iscrizione degli operai in trasferta alla Cassa Edile di provenienza;
  • la contribuzione dovuta alla Cassa Edile per gli operai inviati in trasferta è quella in vigore nella Cassa Edile di provenienza;
  • ferma restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all’operaio in trasferta dall’erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell’indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.


 Le prestazioni agli operai in trasferta sono erogate dalla Cassa Edile di provenienza.

 L’impresa in trasferta ha diritto di usufruire di tutti i servizi in materia di sicurezza in essere nell’Ente unificato dove si svolgono i lavori.

 In caso di trasferte di operai da province di altre regioni resta, invece, ferma l’applicazione dell’articolo 21 del CCNL industria edile (e dell’art. 70 del CCNL Cooperative).



ORE ANOMALE
    
 Con l’occasione si ricorda che nelle denunce MUT non possono essere superate le 160 ore di ferie, le 88 ore di permessi retribuiti e le 40 ore di permessi non retribuiti nell’arco dell’anno per ciascun operaio. A tale riguardo si rinvia a quanto indicato nelle nostre circolari del 14 dicembre 2009, 9 febbraio 2010, 18 marzo 2010, 31 maggio 2010, 23 gennaio 2013 e, da ultimo, alla comunicazione del 10 marzo 2015.