Fondo edile Prepensionamenti

Il Fondo Nazionale “Prepensionamenti” è un fondo istituito presso la CNCE alimentato dal contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20% della massa salari denunciata previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di settore e disciplinato dal Regolamento approvato in data 10 settembre 2020 e modificato con successivo accordo nazionale del 21 settembre 2023.

In via sperimentale, dal 01/10/2023 al 31/12/2026 l’operaio che abbia cessato il rapporto di lavoro con l’azienda, provata la sussistenza dei requisiti richiesti, potrà chiedere, a titolo di accompagnamento alla pensione, una delle seguenti prestazioni, tra loro alternative:
  • 24 mesi di INTEGRAZIONE AL REDDITO + 24 mesi di CONTRIBUZIONE VOLONTARIA (da erogarsi contestualmente);
  • oppure 48 mesi di CONTRIBUZIONE VOLONTARIA (solo nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico);
  • oppure 36 mesi di INTEGRAZIONE AL REDDITO (solo nell’ipotesi che, al netto della NASPI, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia).

Laddove per il conseguimento della prestazione pensionistica l’operaio fruisce di un periodo di NASPI, unitamente a una delle sopraindicate opzioni, sarà riconosciuta:
  • l’integrazione dell’importo NASPI, a concorrenza del massimo previsto.
N.B.: Poiché l’importo erogato dalla NASPI diminuisce (décalage) a seconda della durata del periodo di disoccupazione, dall’inizio del décalage la Cassa Edile pagherà all’operaio una somma che gli consentirà di percepire sempre il 100% dell’importo massimo previsto.


Punto 1. REQUISITI

a) A conclusione del periodo di NASPI (max 24 mesi), scegliendo la durata di una delle 3 opzioni richiamate (max 24 mesi oppure max 36 mesi, oppure max 48 mesi), l’operaio deve raggiungere il mese di decorrenza del pensionamento (la data presunta del prepensionamento è resa nel mod. ECOCERT rilasciato dall’INPS).

L’operaio deve essere prossimo ad una delle seguenti tipologie di pensione:
  • pensione di vecchiaia;
  • pensione anticipata;
  • pensione anticipata per lavoratori precoci;
  • pensione di anzianità per mansioni usuranti.
b) l’operaio deve aver maturato almeno 2.100 ore coperte da contribuzione valide ai fini APE nei 24 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Si tengono valide anche le eventuali ore dichiarate in altre Casse Edili.

c) l’operaio deve aver cessato il proprio rapporto di lavoro per una delle seguenti cause:
  • fine contratto di lavoro a tempo determinato;
  • licenziamento collettivo, con stipula accordo individuale per non impugnare il licenziamento;
  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con stipula accordo individuale per non impugnare il licenziamento;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla NASPI.


Punto 2. PRESTAZIONI POSSIBILI

Integrazione al reddito

Terminato il periodo NASPI, la Cassa Edile pagherà all’operaio il “massimale medio netto mensile CIG ordinaria” (non legata a eventi meteorologici) in vigore alla data della richiesta. Pagamento mensile.

  • Requisito anagrafico: età minima per ottenere la pensione di vecchiaia.

N.B.: Per il calcolo del raggiungimento del requisito vengono sommati gli anni dell’età anagrafica dell’operaio alla fine del periodo NASPI, più i mesi di Integrazione al reddito (max 36 mesi).


Contribuzione volontaria

Terminato il periodo NASPI, la Cassa Edile corrisponderà all’operaio un importo pari al 33% della retribuzione delle ultime 52 settimane di lavoro (anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al netto delle ritenute di legge ed in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall’INPS. L’importo sarà desunto dai bollettini trimestrali forniti dall’INPS all’operaio. All’operaio verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente. Pagamento trimestrale anticipato, per consentire al lavoratore di pagare i bollettini INPS: 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre.
  • Autorizzazione dell’INPS alla prosecuzione della contribuzione volontaria.

N.B.: L’operaio deve poter avvalersi di 5 anni di contributi versati nella vita lavorativa, oppure di almeno 3 anni di contribuzione versata negli ultimi 5 che precedono la data di presentazione della domanda.


Integrazione del periodo di NASPI

L’operaio può usufruire della sola integrazione dell’importo NASPI se, terminato il periodo NASPI, raggiunge il diritto alla pensione e se la cessazione del rapporto di lavoro rientra fra quelle previste.

Sia l’integrazione al reddito, sia la contribuzione volontaria, sia l’integrazione NASPI verranno assoggettate dalla Cassa Edile a ritenuta fiscale, calcolata sulle aliquote IRPEF. La Cassa Edile tratterrà la ritenuta e la verserà all’Agenzia delle Entrate. L’anno successivo emetterà la relativa CU, che l’operaio dovrà inserire nella dichiarazione dei redditi.



Punto 3. ELEMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI

  1. DATA e TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO;
  2. MATURAZIONE DEL DIRITTO ALL’EROGAZIONE DELL’APE, conteggiando i 24 mesi precedenti la data del licenziamento;
  3. NASPI: totale dei giorni presunti di disoccupazione (stima ipotetica desunta dal mod. ECOCERT);
  4. PENSIONE: data presunta di inizio della pensione (stima ipotetica desunta dal mod. ECOCERT);
  5. MASSIMALE INPS: “massimale medio netto mensile CIG ordinaria” in vigore alla data di presentazione della domanda.


Punto 4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASSA EDILE

Al momento della presentazione della domanda, l’operaio deve esibire o inviare alla Cassa Edile, facendosi assistere da un Patronato, i seguenti allegati:
  • Domanda per l’accesso al prepensionamento (mod. 1);
  • Mod. ECOCERT rilasciato dall’INPS con stima della data presunta di pensionamento;
  • Stima ipotetica NASPI spettante – calcolo effettuato dal Patronato.

Solo nel caso di richiesta di integrazione NASPI:

  • Documento di liquidazione della prestazione NASPI;
  • dal mese di inizio della decurtazione del reddito (décalage): copia del bonifico INPS ricevuto dall’operaio;

Terminato il periodo di NASPI, l’operaio deve produrre:

  • autocertificazione sullo stato della disoccupazione (mod. 4), in cui dichiara di aver completato il periodo di NASPI;
  • modello C2, rilasciato dal Centro per l’impiego competente per territorio, che attesta l’attività lavorativa dell’operaio: le imprese dove ha lavorato con data e tipologia del contratto di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro;
  • trimestralmente: autocertificazione sullo stato della disoccupazione (mod. 4) + modello C2.

solo per la CONTRIBUZIONE VOLONTARIA (24+24 o 48 mesi):

  • autorizzazione INPS alla contribuzione volontaria (5 anni di contributi versati in tutta l’attività lavorativa oppure almeno 3 negli ultimi 5 anni);
  • copia bollettini INPS da pagare (per conoscere l’importo da erogare);
  • trimestralmente, copia del precedente bollettino INPS pagato.