- 24 mesi di INTEGRAZIONE AL REDDITO + 24 mesi di CONTRIBUZIONE VOLONTARIA (da erogarsi contestualmente);
- oppure 48 mesi di CONTRIBUZIONE VOLONTARIA (solo nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico);
- oppure 36 mesi di INTEGRAZIONE AL REDDITO (solo nell’ipotesi che, al netto della NASPI, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia).
- l’integrazione dell’importo NASPI, a concorrenza del massimo previsto.
a) A conclusione del periodo di NASPI (max 24 mesi), scegliendo la durata di una delle 3 opzioni richiamate (max 24 mesi oppure max 36 mesi, oppure max 48 mesi), l’operaio deve raggiungere il mese di decorrenza del pensionamento (la data presunta del prepensionamento è resa nel mod. ECOCERT rilasciato dall’INPS).
- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- pensione anticipata per lavoratori precoci;
- pensione di anzianità per mansioni usuranti.
- fine contratto di lavoro a tempo determinato;
- licenziamento collettivo, con stipula accordo individuale per non impugnare il licenziamento;
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con stipula accordo individuale per non impugnare il licenziamento;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla NASPI.
Terminato il periodo NASPI, la Cassa Edile pagherà all’operaio il “massimale medio netto mensile CIG ordinaria” (non legata a eventi meteorologici) in vigore alla data della richiesta. Pagamento mensile.
- Requisito anagrafico: età minima per ottenere la pensione di vecchiaia.
N.B.: Per il calcolo del raggiungimento del requisito vengono sommati gli anni dell’età anagrafica dell’operaio alla fine del periodo NASPI, più i mesi di Integrazione al reddito (max 36 mesi).
- Autorizzazione dell’INPS alla prosecuzione della contribuzione volontaria.
N.B.: L’operaio deve poter avvalersi di 5 anni di contributi versati nella vita lavorativa, oppure di almeno 3 anni di contribuzione versata negli ultimi 5 che precedono la data di presentazione della domanda.
- DATA e TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO;
- MATURAZIONE DEL DIRITTO ALL’EROGAZIONE DELL’APE, conteggiando i 24 mesi precedenti la data del licenziamento;
- NASPI: totale dei giorni presunti di disoccupazione (stima ipotetica desunta dal mod. ECOCERT);
- PENSIONE: data presunta di inizio della pensione (stima ipotetica desunta dal mod. ECOCERT);
- MASSIMALE INPS: “massimale medio netto mensile CIG ordinaria” in vigore alla data di presentazione della domanda.
- Domanda per l’accesso al prepensionamento (mod. 1);
- Mod. ECOCERT rilasciato dall’INPS con stima della data presunta di pensionamento;
- Stima ipotetica NASPI spettante – calcolo effettuato dal Patronato.
Solo nel caso di richiesta di integrazione NASPI:
- Documento di liquidazione della prestazione NASPI;
- dal mese di inizio della decurtazione del reddito (décalage): copia del bonifico INPS ricevuto dall’operaio;
Terminato il periodo di NASPI, l’operaio deve produrre:
- autocertificazione sullo stato della disoccupazione (mod. 4), in cui dichiara di aver completato il periodo di NASPI;
- modello C2, rilasciato dal Centro per l’impiego competente per territorio, che attesta l’attività lavorativa dell’operaio: le imprese dove ha lavorato con data e tipologia del contratto di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro;
- trimestralmente: autocertificazione sullo stato della disoccupazione (mod. 4) + modello C2.
solo per la CONTRIBUZIONE VOLONTARIA (24+24 o 48 mesi):
- autorizzazione INPS alla contribuzione volontaria (5 anni di contributi versati in tutta l’attività lavorativa oppure almeno 3 negli ultimi 5 anni);
- copia bollettini INPS da pagare (per conoscere l’importo da erogare);
- trimestralmente, copia del precedente bollettino INPS pagato.