Segnalazioni – Whistleblowing

La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia promuove l’adozione di strumenti volti a prevenire condotte illecite e/o poste in essere in violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e/o delle altre regole, regolamenti e procedure interne che si applicano ai processi e alle attività dell’Ente.
Pertanto, ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, l’Ente incoraggia e tutela le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell’Unione europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ente, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.
A tale fine, l’Ente ha adottato un sistema di segnalazione che prevede, come stabilito dall’art. 6, comma 2-bis, D.lgs. 231/2001, così come modificato dal D.lgs. n. 24/2023, l’adozione di canali di segnalazione interna e il divieto di ritorsione.

 

  • 1 Persone che possono effettuare la Segnalazione

Ai sensi del D.lgs. 24/2023 sono legittimati ad effettuare le segnalazioni – Segnalanti – i seguenti soggetti:

      • i dipendenti, a qualsiasi titolo, della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia;
      • i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia;
      • i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia;
      • i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia;
      • i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia;
      • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
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  • 2 Contenuto della Segnalazione

Il D.lgs. 24/2023 dispone che sono oggetto di segnalazione le “violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”.
Dunque, possono costituire oggetto di Segnalazione le seguenti Violazioni:

a) Gli Illeciti

      • Violazioni, compresi i fondati sospetti, della normativa nazionale che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia e dalle quali potrebbero derivare responsabilità della stessa Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia o di altri soggetti (illeciti civili, amministrativi, penali e contabili).
      • Reati dai quali potrebbero derivare responsabilità della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia ai sensi degli artt. 24, 25 e ss. del d.lgs. 231/2001
        (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;231).

b) Le Violazioni del Modello 231/2001 adottato, del Codice Etico e di protocolli e/o procedure interne

      • Violazione o non applicazione del Codice Etico, dei protocolli interni o delle procedure facenti parte del Modello 231/2001 adottato o di ogni altro documento organizzativo adottato dall’Ente.

c) Violazioni della normativa dell’UE

      • Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3).
        In ogni caso all’interno del modulo della segnalazione è presente un elenco di violazioni da cui si può scegliere quale indicare.

        Non possono essere oggetto di segnalazioni:

        • le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
        • le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al Decreto;
        • le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
        • le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. “voci di corridoio”).
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3 Divieto di atti ritorsivi o discriminatori verso il Segnalante e Tutela dell’identità del Segnalante e della riservatezza delle informazioni

I Segnalanti sono tutelati contro qualsiasi atto ritorsivo o discriminatorio, diretto o indiretto, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione. Tale protezione è garantita anche quando la Segnalazione, seppur infondata, si basi su criteri di buona fede e ragionevolezza.

La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la confidenzialità dell’identità del Segnalante e la riservatezza delle informazioni contenute nelle Segnalazioni in ogni fase del processo di Segnalazione, nei limiti in cui l’anonimato e la riservatezza siano opponibili in base alle norme di legge. Le misure a tutela della riservatezza del Segnalante sono volte, tra l’altro, a garantire che lo stesso non sia soggetto ad alcuna forma di Ritorsione.

 

 

 

 

4 Invio e gestione delle Segnalazioni Esterne

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

      • non è prevista, nell’ambito del Contesto Lavorativo del Segnalante, l’attivazione del Canale di Segnalazione Interno ovvero non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla legge;
      • il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna e la stessa non ha avuto Seguito;
      • il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace Seguito ovvero che vi sia un rischio di Ritorsione;
      • il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico.

L’invio delle Segnalazioni Esterne avviene attraverso il Canale di Segnalazione Esterna istituito dall’ANAC accessibile presso l’indirizzo web https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing. Esso garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante, del Segnalato e dei contenuti della Segnalazione.

 

 

 

 5 Invio e Gestione delle Segnalazioni Interne

La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e Provincia ha implementato un Sistema di gestione delle Segnalazioni Interne con modalità telematica che prevede l’utilizzo di una piattaforma informatica crittografata per l’invio e la gestione delle Segnalazioni che garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione.
La Cassa Edile di Roma e Provincia ha stabilito che la gestione delle Segnalazioni Interne è affidata al Presidente dell’Organismo di Vigilanza e ad un consulente esterno a supporto dello stesso che hanno l’accesso alla piattaforma software adottata dall’Ente e che ricevono e valutano le segnalazioni (Gestori).

I soggetti predetti a cui è affidata la gestione del canale di Segnalazione Interna svolgono le seguenti attività:

      • rilasciano alla persona Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
      • mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
      • forniscono diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
      • forniscono riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

All’interno della piattaforma accessibile cliccando sul bottone sottostante, sono presenti le ulteriori informazioni relative alla procedura di invio e di gestione delle Segnalazioni Interne e l’Informativa Privacy.