Circolare Congruità del 16/07/2021 – Sperimentazione congruità accordo 10 settembre 2020 – Comunicazione CNCE n. 780/2021 La CNCE ha fornito alle Casse Edili aggiornamenti tecnici sulla sperimentazione della verifica di congruità così come previsto dall’accordo del 10 settembre 2020.
La CNCE precisa che il sistema informatico “CNCE_Edilconnect”, consente di effettuare la sperimentazione dell’inserimento e gestione dei cantieri a partire dalla denuncia di competenza del mese di luglio 2021. L’utilizzo di tale sistema è possibile a far data dal 15 luglio 2021.
Si riportano di seguito le indicazioni operative per imprese e consulenti:
– per consentire tutte le attività relative alla verifica della congruità (dall’inserimento del cantiere alla richiesta di certificazione della congruità, attraverso le modalità operative che saranno stabilite), occorrerà collegarsi al portale “CNCE_Edilconnect”, tramite l’indirizzo www.congruitanazionale.it;
– nella homepage del sito sono presenti un “tour guidato” e un “simulatore di congruità”. Dopo la registrazione sul portale, sarà possibile scaricare dal menu “Guida e assistenza” anche il manuale utente;
– il portale, fruibile anche su smartphone, consentirà a regime di svolgere tutte le operazioni relative alla verifica della congruità senza richiedere duplicazioni nell’inserimento delle informazioni;
– i cantieri inseriti nel portale saranno poi automaticamente trasferiti nelle denunce mensile di tutte le Casse nazionali, senza la necessità di inserimento manuale.
Circolare Congruità del 24/06/2021
Facendo seguito alla precedente circolare in tema di “Congruità Nazionale” dell’11.06.21 e in attesa dell’emanazione dei Decreti attuativi, si informa che il periodo di sperimentazione previsto dall’Accordo del 10 settembre 2020 proseguirà oltre il 30 giugno 2021.
A tal proposito si ribadisce la necessità di una tempestiva e puntuale comunicazione dei cantieri da parte delle imprese e degli eventuali subappaltatori in quanto, a regime, il mancato raggiungimento degli indici di congruità avrà effetti sul successivo rilascio del Documento di Regolarità Contributiva (DURC).
Pertanto, in attesa di ulteriori istruzioni operative, che saranno inviate nei prossimi giorni, vi invitiamo a provvedere alla dovuta compilazione di tutti i campi presenti nella denuncia MUT necessari alla verifica di congruità.
Circolare Congruità del 11/06/2021
Con l’accordo nazionale del 10 settembre 2020 le Parti Sociali hanno definito le linee guida per l’avvio della congruità nell’utilizzo della manodopera negli appalti edili, di cui alla legge di conversione del Decreto Semplificazioni, come precisato all’articolo 8 del comma 10-bis.
Nella nostra precedente comunicazione del 19 ottobre 2020 di seguito riportata, riguardante l’accordo sulla “Congruità Nazionale”, sono stati comunicati i termini dell’Accordo.
Il 30 giugno 2021 termina il periodo di sperimentazione della congruità sui cantiere edili. Pertanto a decorrere dal 1 luglio 2021 sui cantieri pubblici e quelli privati per lavori con importi superiori a euro 70.000, lo scrivente Ente provvederà alla verifica di congruità dei cantieri ove l’impresa dichiara di operare.
A tal proposito si ritiene utile ribadire la necessità di una comunicazione tempestiva e puntuale dei propri cantieri, da parte delle imprese e degli eventuali subappaltatori in quanto, a regime, la verifica di congruità avrà effetti sul rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Si rammenta anche la semplice mancata indicazione delle informazioni previste dal sopracitato accordo nazionale e già indicate nella circolare del 19 ottobre 2020, avrà come conseguenza l’impossibilità di rilasciare il DURC regolare a far data dal prossimo 1 luglio 2021.
Si ricorda che la vostra impresa durante il periodo di sperimentazione, deve provvedere alla compilazione dei campi contenuti nella denuncia MUT, necessari alla verifica di congruità.
Si invita quindi, alla compilazione di tutti i campi anche per la denuncia del mese di Giugno 2021, ultimo mese “sperimentale” prima dell’entrata in vigore della certificazione di congruità.
Circolare congruità del 19/10/2020
Alla CNCE – Commissione Nazionale delle Casse Edili è affidato il compito di emanare le modalità operative necessarie per l’applicazione del sistema della congruità. Le stesse saranno oggetto quindi di prossima comunicazione integrante il contenuto della presente.
Con Accordo delle Parti Sociali Nazionali siglato in data 10 settembre 2020, viene introdotto un periodo di sperimentazione del sistema di congruità della manodopera per lo svolgimento dell’attività edile sia pubblica che privata.
Il periodo di sperimentazione coinvolgerà i lavori pubblici aggiudicati e i lavori privati iniziati dal 1° ottobre 2020 (per opere con valore superiore ad euro 70.000).
Tale periodo di sperimentazione avrà la durata di 9 mesi (dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021) e nel citato periodo non darà origine ad irregolarità ai fini DURC.
A partire dal 1 luglio 2021 il sistema della verifica della congruità dell’incidenza del costo del lavoro sul valore dell’opera andrà in vigore a regime per tutti i lavori per i quali venga richiesta la certificazione di congruità.
Vengono quindi recepiti gli indici minimi di congruità, di seguito indicati, dell’accordo del 28 ottobre 2010 che costituiscono le percentuali di incidenza minima al di sotto dei quali scatta la presunzione di “non regolarità” dell’impresa.
CATEGORIE | Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera |
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1 | OG1 – nuova edilizia civile compresi impianti e forniture | 14,28% |
2 | OG1 – nuova edilizia industriale esclusi impianti | 5,36% |
3 | ristrutturazione di edifici civili | 22,00% |
4 | ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti | 6,69% |
5 | OG2 – restauro e manutenzione di beni tutelati | 30,00% |
6 | OG3 – opere stradali, ponti, etc. | 13,77% |
7 | OG4 – opere d’arte nel sottosuolo | 10,82% |
8 | OG5 – dighe | 16,07% |
9 | OG6 – acquedotti e fognature | 14,63% |
10 | OG6 – gasdotti | 13,66% |
11 | OG6 – oleodotti | 13,66% |
12 | OG6 – opere di irrigazione ed evacuazione | 12,48% |
13 | OG7 – opere marittime | 12,16% |
14 | OG8 – opere fluviali | 13,31% |
15 | OG9 – impianti per la produzione di energia elettrica | 14,23% |
16 | OG10 – impianti per la trasformazione e distribuzione | 5,36% |
17 | OG12 – OG13 – bonifica e protezione ambientale | 16,47% |
Con riferimento agli aspetti procedurali è fatto obbligo alle imprese:
- di dichiarare alla Cassa Edile territorialmente competente il valore dell’opera complessiva, la committenza, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie;
- di dimostrare la propria congruità in considerazione delle varianti apportate, laddove i lavori oggetto di congruità subissero variazioni da parte del committente;
- di fornire eventuale ed adeguata documentazione nel caso in cui non raggiungesse le percentuali minime previste;
- di attribuire specificatamente ad ogni singolo cantiere le ore lavorate da ciascun operaio.
L’impresa risultante non congrua potrà dimostrare con appropriata documentazione (costi non registrati in Cassa quali lavoratori autonomi, noli a caldo, personale distaccato o somministrato o iscritto ad altra Cassa), il raggiungimento della percentuale minima, con scostamento massimo ammissibile pari o inferiore al 5% in presenza di attestazione del Direttore dei Lavori che giustifichi tale scostamento.
L’eventuale mancata attestazione di congruità attiverà un meccanismo di intervento sostitutivo a copertura del valore di congruità mancante.
Quanto sopra con riserva di fornire tempestivamente le predette modalità operative una volta impartite dalla Commissione Nazionale delle Casse Edili.